Come i Clienti ricorderanno, le misure previste dal DL 18 c.d. “Cura Italia”, avevano disposto la sospensione dei termini di versamento di contributi e tributi per la scadenza del 16 marzo 2020 (aziende di cui all’art. 62 DL 18 e cioè quelle con fatturato inferiore a 2 milioni di euro). Il DL 23 del 8.4.2020 interviene nuovamente sulla sospensione di tributi e contributi di queste aziende, modificando quanto precedentemente previsto.
Riteniamo utile premettere che questo nuovo provvedimento non si applica alle aziende c.d. “settoriali” cioè a quelle che hanno già la sospensione sino al 30.4.2020 essendo individuate alle lettere da a) a r) dell’art. 61 del DL 18 del 17.3.2020 (es. ristoranti, bar, settore turismo, musei, cinema, onlus, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, palestre, noleggio mezzi trasporto).
In sintesi, per le aziende non comprese nell’art. 62 cit., si dispone:
- la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato o corrispettivi [1]di almeno il 33% sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni (il limite dei 50 milioni di euro è riferibile ai ricavi o compresi dell’esercizio d’imposta precedente a quello in esame);
- la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa;
- la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- la sospensione del versamento IVA per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato e corrispettivi sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato.
Nella circolare vengono fornite indicazioni in sintesi al fine di indirizzare il ns. Studio nei versamenti.
[1] Per fatturato si farà riferimento alle fatture emesse a fronte delle operazioni effettuate in base all’articolo 6 del decreto Iva (fatture con data del mese di marzo e di aprile). Per i corrispettivi il riferimento è al giorno di effettuazione della operazione.