Come noto, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 C.C. e gli incaricati alle vendite a domicilio, a decorrere dall’1.1.2004, sono tenuti all’iscrizione nella Gestione Separata presso l’INPS, qualora il reddito annuo derivante da tali attività superi i 5.000 euro (art. 44, comma 2, L. 326/2003). In allegata sintesi della disciplina applicabile.
30 Novembre 2021
01.12.2021 Newsletter 58-2021 Lavoro autonomo occasionale

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